Qualche estratto sulla trasparenza amministrativa

Aprile 11, 2008

Tra gennaio e febbraio ho letto un libro interamente dedicato all’accesso ai documenti amministrativi.
Continuamente sento appelli alla trasparenza amministrativa e nell’ambito della trasparenza amministrativa il diritto di accesso ha un ruolo molto importante.
A partire dalle cose che ho letto vorrei sottolineare qui due elementi della trasparenza amministrativa. 
In generale si può dire che trasparenza amministrativa vuol dire
“assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno” (da
urp.it).

Una parte importante della trasparenza amministrativa è regolata dalla legge 241/90 (pdf). Di seguito raccolgo alcuni estratti della legge 241/90.

  • All’art.1 stabilisce che la trasparenza amministrativa diventa un criterio a cui si deve ispirare l’attività amministrativa.
  • All’art 22. definisce il diritto di accesso agli atti amministrativa, ma contrariamente a quanto la coscienza comune si potrebbe attendere, questo diritto non è riconosciuto a tutti, ma solo a quelle persone che hanno un interesse “diretto, attuale e concreto” , corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Pertanto affinché si realizzi il diritto di accesso è necessario che il cittadino abbia un interesse giuridicamente tutelato e che questo interesse sia collegato al documento che si vuole vedere o copiare (“prendere visione ed estrarre copia”, entrambe le attività realizzano il diritto di accesso).
  • All’art.24 comma 3 si afferma che le istanze di accesso non possono essere “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, al fine di non rallentare eccessivamente/ulteriormente la macchina burocratica.
  • L’art.22 però precisa che possono richiedere l’accesso ai documenti amministrativi anche i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi (cioè quegli interessi riferibili ad una pluralità di individui e riguardanti beni a fruizione indifferenziata). In particolare per i dati ambientali non c’è bisogno di nessuna posizione particolare per accedere ai dati ambientali (come stabilito dall’art. 14 della legge 349/86).
  • L’art.26 impone l’obbligo alla PA di pubblicare, secondo le modalità che possono essere scelte autonomamente dai vari organismi,

le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione, nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche, si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

  • L’art. 54 del D.lgs 82/2005 dispone che i siti istituzionali delle amministrazioni centrali devono contenere i dati definiti pubblici e precisa che i documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicate secondo l’art. 26 della 241/90 devono essere resi pubblici attraverso il sito web.
  • Una situazione un po’ diversa è quella degli enti locali (Comuni e Province etc), in quanto l’art.10 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.lgs 267/2000 stabilisce

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.